art. 1 COSTITUZIONE E DEFINIZIONE
E’ costituita l’organizzazione sindacale “NURSIND” che rappresenta gli appartenenti alle Professioni Infermieristiche senza vincoli alle loro convinzioni politiche, religiose, filosofiche, dello
stato sociale, del sesso, di nazionalità e regionali, impiegate nelle varie forme previste dal mercato del lavoro pubblico, privato e universitario.
art. 2 FINALITA’
Il Sindacato “NURSIND” non ha fini di lucro, può estendere la sua competenza su tutto il territorio nazionale ed europeo articolando le proprie attività nel pieno rispetto delle norme nazionali
ed europee.
Si prefigge quali obiettivi principali:
art. 3 ASSOCIATI
Possono aderire in qualità di associati le persone fisiche di cui all’art. 1 del presente statuto ivi compresi disoccupati, liberi professionisti, pensionati.
La qualità di socio si acquisisce attraverso domanda di iscrizione a “NURSIND” e/o ratifica da parte del Direttivo Nazionale delle deleghe presentate dalle sigle aderenti.
Le Segreterie Provinciali hanno facoltà di deliberare il riconoscimento del nuovo associato, il quale implicitamente accetta e si impegna a rispettare e a far rispettare le norme del presente
statuto.
La qualità di associato si perde previe dimissioni scritte o per decadenza conseguente a morosità nel versamento della quota associativa.
Il Direttivo Provinciale può altresì deliberare l’espulsione di un associato nel caso in cui quest’ultimo adotti comportamenti in contrasto con le norme del presente statuto e/o lesive
dell’immagine del Sindacato. In tal caso la decisione deve essere ratificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri
art. 4 QUOTA ASSOCIATIVA
Dal 1° Gennaio 2009 la quota associativa, fatte salve diverse integrazioni al presente statuto, viene fissata in Euro 8,00 per 12 mensilità.
E’ data facoltà alle segreterie provinciali di poter modificare la quota mensile sino ad un massimo di 10,00 euro per dodici mensilità.
Le trattenute sindacali verranno amministrate dalle Segreterie Provinciali. Ogni segreteria provinciale è tenuta a versare mensilmente alla Segreteria Amministrativa Nazionale Euro 2.20 per
associato.
art. 5 DIRITTI DELL’ASSOCIATO
Tutti gli associati partecipano con piena uguaglianza di diritti alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti. Ciascun associato è eleggibile a tutte le
cariche statutarie, le quali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo diverse determinazioni degli organi statutari.
art. 6 ORGANI STATUTARI CENTRALI E PERIFERICI
Gli organi statutari attraverso i quali si articolano le attività e le iniziative sindacali per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente atto sono:
a-Organi centrali:
b- Organi periferici:
art. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Rappresenta l’esercizio democratico di base degli associati. Si riunisce almeno una volta all’anno o su richiesta di almeno 1/5 degli associati in diritto da almeno tre mesi. Delibera sulle
seguenti materie:
art. 8 SEGRETARIO, DIRETTIVO E CONGRESSO PROVINCIALE
Il Segretario Provinciale e il suo Direttivo, eletti in sede congressuale provinciale, rappresentano “NURSIND” in ambito provinciale.
Il Segretario Provinciale in fase di primo insediamento può essere individuato dalla Direzione Nazionale.
La Segreteria Provinciale si dota di un registro di protocollo per la gestione dei propri atti in entrata ed uscita e di un codice fiscale.
Il Segretario Provinciale:
Il Direttivo Provinciale:
Il Direttivo Provinciale si compone di almeno tre componenti elevabile di 1 ogni 80 iscritti.
Il Congresso Provinciale
Si convoca obbligatoriamente prima del Congresso Nazionale. Si convoca altresì in caso di dimissione della maggioranza dei componenti il Direttivo Provinciale.
Il Congresso Provinciale:
art. 9 COORDINAMENTO REGIONALE E COORDINATORE REGIONALE
art. 10 DIRETTIVO NAZIONALE
E’ eletto dal Congresso Nazionale ed è costituito da 8 componenti.
In caso di dimissioni, espulsione o decadenza di un componente, si procede alla sua sostituzione col candidato risultato primo dei non eletti al Congresso Nazionale ed in possesso dei requisiti
di iscrizione al sindacato.
I suoi componenti non possono essere iscritti presso altre OO.SS.
Nelle riunioni deliberative le decisioni sono valide quando intervengono la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità il voto del Segretario Nazionale ha
prevalenza.
In mancanza di una convocazione formale del Segretario Nazionale si auto convoca su richiesta della maggioranza dei componenti.
Le spese di partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Direzione Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti sono a carico della
Segreteria Amministrativa Nazionale.
Funzioni del Direttivo Nazionale:
1. Elegge il Segretario Nazionale e il Segretario Amministrativo;
2. Approva i regolamenti elettorali, normativi e amministrativi;
3. Vigila e verifica l’operato dei componenti del Direttivo stesso e del Segretario Nazionale;
4. Delibera sulle domande di adesione a “NURSIND” da parte di altre OO.SS.,
5. Delibera la quota di adesione al sindacato;
6. Cura l’organizzazione e il funzionamento della struttura nazionale e vigila su quelle periferiche;
7. Ha facoltà di richiedere le delibere e i relativi verbali delle strutture periferiche;
8. Fornisce idonee risposte alle richieste di informazione e assistenza dalle strutture regionali e provinciali;
9. Stabilisce strategie e azioni sindacali a tutela degli interessi generali e statutari;
10. Ratifica la nomina dei propri rappresentanti negli ambiti istituzionali e in seno alle tratta-tive nazionali;
11. Sovrintende alle contrattazioni nazionali;
12. Proclama lo sciopero nazionale della categoria e altre opportune manifestazioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni;
13. Dichiara decaduti i componenti assenti senza adeguata motivazione per tre volte consecutive alle riunioni deliberative;
14. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
15. Ratifica le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, al quale propone il deferimento o la trattazione dei casi segnalati.
art. 11 SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario Nazionale è eletto dal Direttivo Nazionale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta del Direttivo Nazionale.
Rappresenta legalmente il Sindacato a tutti gli effetti, ha potere di firma e di delega, previa autorizzazione del Direttivo Nazionale. In caso di assenza motivata è sostituito da un componente
del Direttivo Nazionale.
Il Segretario Nazionale:
art. 12 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Amministrativo viene eletto dal Direttivo Nazionale tra i suoi componenti con le stesse modalità dell’elezione del Segretario Nazionale. Svolge le seguenti funzioni:
art. 13 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
E’ composto da tre associati eletti in sede di Congresso Nazionale. Al suo interno elegge un Presidente. I compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono:
Il deferimento di un associato deve essere proposto dal Segretario Provinciale della sede cui l’associato risulta iscritto.
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare e deferimento di un associato, il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificatene le circostanze, assume le
opportune informazioni, e dopo aver informato in merito l’interessato e sentitolo sia oralmente che per iscritto, adotta le deliberazioni opportune. Il presidente fissa il giorno e la data della
seduta nella quale adottare eventuali provvedimenti, informandone a mezzo r/a/r l’associato. In assenza dell’associato si procederà comunque al giudizio. Le deliberazioni del Collegio dei
Probiviri possono essere:
art. 14 CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto dai Segretari Provinciali e dal Direttivo Nazionale. Ha funzione consultiva e di indirizzo politico programmatico. Si riunisce preferibilmente una volta a
semestre su convocazione del Segretario Nazionale o su proposta della maggioranza delle Segreterie Provinciali.
Le riunioni sono normate dal rispettivo regolamento di cui all’allegato n°3.
Le spese relative alla partecipazione al Consiglio Nazionale sono a carico delle Segreterie Provinciali di riferimento.
Oltre ai membri di diritto, alcuni membri del Consiglio Nazionale possono essere nominati dalla Direzione con specifici compiti di supporto al Consiglio stesso o alla Direzione Nazionale. I
membri di nomina non hanno diritto di voto all’assemblea. Per gli oneri sostenuti per l’attività svolta, la Segreteria Nazionale può prevedere una compartecipazione al rim-borso spese.
art. 15 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
E’ costituito da tre componenti eletti in sede di Congresso Nazionale tra gli associati.
Ha competenze nel controllo annuale della contabilità. Relaziona per iscritto al Direttivo Nazionale e al Segretario Amministrativo.
art. 16 GESTIONE AMMINISTRATIVA
L’apertura e la gestione del conto corrente intestato alla Segreteria Provinciale NurSind avviene secondo le seguenti modalità:
a) In fase di attivazione della Segreteria Provinciale: presentazione all’istituto di credito della richiesta di apertura di conto corrente intestato alla
Segreteria Provinciale Nursind di riferimento da parte del Segretario Provinciale indicato dalla Direzione Nazionale, così come previsto dall’art. 8 del presente Statuto, dietro presentazione
all’Istituto di Credito della delega a rappresentare la Segreteria Provinciale NurSind di riferimento, sottoscritta dal legale rappresentante Nursind o da un componente la Direzione
Nazionale;
b) A Segreteria Provinciale già attivata: presentazione all’istituto di credito di richiesta di apertura di conto corrente intestato alla Segreteria Provinciale
NurSind di riferimento da parte del Segretario Provinciale e del Segretario Amministrativo dietro presentazione all’Istituto di Credito della delega a rappresentare la Segreteria Provinciale
NurSind di riferimento da parte del Direttivo Provinciale della segreteria stessa.
La titolarità della firma sul conto corrente della Segreteria Provinciale deve essere doppia, del Segretario Provinciale di riferimento e del Segretario Amministrativo, disgiunta fino a 5.000
(cinquemila) euro, congiunta per importi superiori.
L’apertura del conto corrente della Segreteria Nazionale intestato NurSind Nazionale viene effettuata dal Segretario Amministrativo Nazionale e dal Segretario Nazionale su delega della Direzione
Nazionale.
La titolarità della firma sul conto corrente Nazionale deve essere doppia, del Segretario Amministrativo Nazionale e del Segretario Nazionale, disgiunta fino a 10.000 (diecimila) euro, congiunta
per importi superiori.
Sia nel caso di apertura del conto corrente della Segreteria Provinciale che di quello della Segreteria Nazionale si effettua la trasmissione all’Istituto di Credito di copia dello Statuto e
dell’Atto Costitutivo nonché della copia del certificato di attribuzione del codice fiscale della Segreteria Provinciale o Nazionale.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia al regolamento interno e alle disposizioni del Segretario Amministrativo e per quanto non espressamente previsto ai fini fiscali il
presente statuto si conforma alle disposizioni dell'art. 148 del TUIR e successive modificazioni e alla normativa fiscale vigente.
art. 17 FINANZIAMENTO
Il Sindacato, salvo diversamente disposto dal direttivo nazionale, si finanzia con la corresponsione della quota delle trattenute degli associati individuata all’art. 4.
art. 18 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI SINDACALI
Delle delibere di ciascuno degli organi centrali e periferici deve essere redatto un verbale datato e sottoscritto dai partecipanti alle riunioni stesse.
La conservazione dei verbali è affidata al Segretario Amministrativo.
art. 19 COMMISSARIAMENTO
La mancata convocazione degli organismi statutari periferici e gli inadempimenti statutari e regolamentari possono richiedere il commissariamento del livello organizzativo interessato. Il
Direttivo Nazionale può in tal caso disporre la nomina di un Commissario con compiti di ordinaria amministrazione e di rappresentanza legale che durerà in carica fino allo svolgimento, entro un
anno, del Congresso di riferimento.
art. 20 PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio è composto dai beni immobili e mobili di sua proprietà, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, opportunamente documentate. Non saranno accettate erogazioni e donazioni
anonime. Verranno accettati contributi da parte di istituzioni e privati se finalizzati a sostenere corsi di aggiornamento, convegni di studio, pubblicazioni, ricerche e quant’altro sicuramente
riconducibile al finanziamento di attività culturali negli ambiti di cui all’art. 2 del presente statuto.
art. 21 SCIOGLIMENTO
In sede congressuale, su richiesta sottoscritta e motivata dal almeno la metà più uno delle segreterie attivate, il sindacato “NURSIND”, può:
Sulla richiesta di cui sopra devono pronunciarsi i delegati in rappresentanza di tutte le segreterie attivate a tutti i livelli organizzativi. Il quorum richiesto è della maggioranza qualificata
di 2/3 dei voti validi.
In caso di scioglimento il Direttivo Nazionale ne assume la liquidazione, curando la devoluzione del patrimonio alle sigle aderenti, ad istituzioni scientifiche o sociali di accertata moralità e
utilità scientifica e sociale, nonché a istituti che perseguono principi di formazione infermieristica.
art. 22 MODIFICHE DELLO STATUTO
Integrazioni, modifiche, sostituzioni di parte di articoli e capoversi del presente statuto sono prerogativa del Direttivo Nazionale e non necessitano di atto notarile.
Le modifiche saranno portate a conoscenza attraverso le pubblicazioni del sindacato o attraverso ogni forma che i livelli organizzativi riterranno di intraprendere. A decorrere dal trentesimo
giorno dalla pubblicazione delle modifiche apportate, le stesse si riterranno operative.
Allo stesso modo, ogni tre anni in sede congressuale, potranno essere proposte modifiche al presente Statuto, per l’approvazione delle quali sarà necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei
delegati al Congresso.
art. 23 PATTI DI ADESIONE
Su mandato del Direttivo Nazionale, può essere delegata al Segretario Nazionale:
Tali accordi devono in ogni caso salvaguardare i principi di autonomia organizzativa, amministrativa e di indirizzo politico, programmatico e sindacale NurSind.
L’accordo di adesione non deve prevedere l’assorbimento di “NURSIND” e l’identità dei principi che lo costituiscono non deve venire meno per nessun motivo.
“NURSIND” si impegna lealmente a rispettare e far rispettare l’eventuale patto di adesione.
Possono essere previsti progetti d’intesa e percorsi associativi paralleli e sperimentali e transitori con altre OO.SS., il cui intento risulti essere di giovamento per le parti, all’interno
delle quali sarà il Segretario Nazionale, di concerto con la O.S. stipulante il progetto d’intesa, ad autorizzare in via del tutto eccezionale e provvisoria e a tempo cariche all’interno delle
parti stesse. Il progetto sperimentale d’intesa deve essere sottoposto a verifica semestrale o annuale da parte di commissioni paritetiche appositamente costituite all’uopo.
art. 24 UFFICIO STUDI
Il sindacato può costituire un Ufficio Studi articolato in gruppi di lavoro sulle tematiche, quali: formazione professionale, occupazione, aggiornamento, comunicazione, immagine delle professioni
infermieristiche e del sindacato. L’Ufficio Studi può eleggere al proprio interno un coordinatore.
art. 25 LOGO
Il logo è composto da una serie di gabbiani in volo dal corpo a croce e dalla sigla NURSIND stilizzata con la S maggiorata. Il logo può essere individuato ex novo almeno 10 mesi dal congresso
nazionale per consentirne massima pubblicità. Le caratteristiche del logo sono quelle visibili sul sito www.nursind.it
art. 26 SITO INTERNET E RIVISTA
L’O.S. NurSind è titolare del dominio internet www.nursind.it la cui gestione è prerogativa della
Direzione Nazionale.
L’organo di stampa ufficiale del sindacato è la rivista “Infermieristicamente Sindacando”. Ne è responsabile il Segretario Nazionale o altra persona da lui stesso delegata.
art. 27 CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
I profili professionali, l'etica e la deontologia infermieristica costituiscono i riferimenti sui quali le professioni infermieristiche regolano l'esercizio del diritto di sciopero, del quale
riconoscono i limiti costituzionali inerenti al ricorso al diritto medesimo.
La sottoscritta O.S. delle professioni infermieristiche si atterrà a forme di autodisciplina, osservando l'esercizio del diritto di sciopero nel rispetto delle disposizioni della Legge 12 Giugno
1990, n° 146 e 11 Aprile 2000 n°83 e successive modifiche ed integrazioni e all’Accordo Nazionale 25 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio
Sanitario Nazionale, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione N. 01/155 del 13.12.2001 e a quanto previsto dai CCNL.
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di esclusiva competenza delle strutture di riferimento nell'ambito delle competenze indicate dalle norme statutarie.
art. 28 VOLONTARIATO
La O.S. Nursind recepisce le indicazioni della legge quadro sul Volontariato 11 Agosto 91 n. 266, intendendo per volontariato le attività prestate dagli esercenti le professioni infermieristiche
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà e nel rispetto delle norme deontologiche e dell’etica professionale. A tal fine ogni
struttura statutaria decentrata coordina l’organizzazione delle disponibilità al volontariato, garantendo l’elettività e la gratuità delle cariche associative previste.
art. 29 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
In ottemperanza all’art. 47 del D.L. 29/93 e successive modifiche, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale, l’organizzazione
sindacale NURSIND riconosce l’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il comparto delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale.
art. 30 TUTELA DEGLI ASSOCIATI
A titolo gratuito gli associati di cui all’art. 1 dovranno essere tutelati, attraverso le strutture dell’organizzazione sindacale, nelle vertenze dinnanzi alle amministrazioni fornendo le
consulenze necessarie in caso di situazioni sicuramente riferibili al rapporto di lavoro.
art. 31 RATIFICA NOMINE
Il Direttivo Nazionale deve provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione a ratificare le nomine che risultano in regola con i dettati statutari e regolamentari, accertando
che le elezioni siano avvenute con modalità certificabili. Le cariche elettive e le nomine sono previste per anni tre, quelle commissariali di norma per un anno fino allo svolgimento del
congresso di riferimento
art. 32 INCOMPATIBILITA’
Ad ogni livello organizzativo non possono essere ricoperti più di due incarichi operativi, ne possono essere assunte più segreterie, tranne che in regime di commissariamento.
I componenti degli organi statutari non possono essere iscritti in altri sindacati, tranne che alle sigle aderenti “NURSIND”. Ogni ulteriore incompatibilità può essere successivamente integrata e
deliberata dalla Direzione Nazionale.
art. 33 DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI
L’attribuzione e la gestione dei distacchi e permessi sindacali compete al Direttivo Nazionale, in base al monte ore a disposizione e in base alle normative vigenti.
art. 34 CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale ha luogo ogni tre anni. Lo svolgimento del congresso nazionale è regolato dall’allegato 1 e comprende:
art. 35 SEDE DELLA LEGALE RAPPRESENTANZA
La sede della legale rappresentanza è quella del segretario nazionale in vigenza di mandato. La sede sindacale nazionale è ubicata in via F.Squartini, 3, 56121 Ospedaletto-PISA.
Il presente Statuto è stato integrato e modificato dalla Direzione Nazionale Nursind riunitasi a Roma in data 7 novembre 2009 e dalla delibera del 12 novembre 2010.
Allegato n°1: disciplina, votazioni, scrutinio e svolgimento del Congresso Nazionale
Allegato n°2: regolamento Amministrativo
Allegato n°3: disciplina delle assise del Consiglio Nazionale
DIRETTIVO NAZIONALE NURSIND